Il governo italiano ha annunciato l’intenzione di vietare l’uso di burqa e niqab nelle scuole, un provvedimento che ha riacceso il dibattito su libertà religiosa, sicurezza pubblica e diritti individuali. L’annuncio, fatto da Giorgia Meloni, premier del Movimento 5 Stelle, ha suscitato reazioni e preoccupazioni, soprattutto a causa della sentenza del Consiglio di Stato del 2008, che ha chiarito che l’uso di tali veli non costituisce una violazione delle leggi sul mascheramento in luogo pubblico.
Il precedente di Azzano Decimo
Nel 2004, il sindaco di Azzano Decimo, Enzo Bortolotti, aveva emesso un’ordinanza comunale che vietava l’uso di burqa e niqab in luoghi pubblici, considerandoli un mezzo che rende difficoltoso il riconoscimento di una persona. L’ordinanza, tuttavia, ammetteva eccezioni per occasioni specifiche come Halloween o il carnevale. Il provvedimento, però, è stato annullato definitivamente dopo un ricorso al Consiglio di Stato, che ha chiarito che l’uso del velo non è direttamente finalizzato a evitare il riconoscimento, ma rappresenta un atto di tradizione culturale.
Un altro episodio che ha acceso il dibattito è avvenuto nel 2015, quando una donna di 40 anni, che indossava il niqab, è stata multata per 30mila euro per non farsi riconoscere durante un evento pubblico. La donna aveva rifiutato di mostrare il volto, e la polizia aveva tentato di identificarla, ma la donna aveva rifiutato. Il caso è stato portato davanti al Pm, che aveva chiesto un arresto di quattro mesi, ma la pena è stata convertita in un pagamento di 30mila e 600 euro.
La sentenza del Consiglio di Stato
La sentenza del 2008 ha sottolineato che l’uso di burqa e niqab non è considerato una violazione delle norme sul mascheramento, a meno che non sia finalizzato a impedire il riconoscimento senza un giustificato motivo. Inoltre, la sentenza ha precisato che in caso di richiesta di identificazione da parte delle autorità, è obbligatorio mostrare il volto solo per il tempo necessario. Questa interpretazione ha reso il provvedimento del sindaco di Azzano Decimo illegittimo, e ha aperto la strada a un dibattito più ampio sul tema.
La legge in questione, l’articolo 5 della Legge Reale del 1976, vieta l’uso di mezzi che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona in luoghi pubblici, senza un giustificato motivo. Tuttavia, la sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che l’uso del velo non è considerato un mezzo finalizzato a impedire il riconoscimento, ma un atto di tradizione culturale. Questo ha reso il provvedimento del sindaco di Azzano Decimo illegittimo, e ha aperto la strada a un dibattito più ampio sul tema. Il provvedimento del governo, se approvato, potrebbe entrare in conflitto con la sentenza del Consiglio di Stato, che ha chiarito che l’uso di burqa e niqab non è considerato una violazione delle leggi sul mascheramento. Questo ha reso il tema particolarmente sensibile, e ha suscitato preoccupazioni su come il provvedimento possa influire sui diritti religiosi e culturali delle persone che indossano tali veli.
La sentenza del Consiglio di Stato ha definitivamente annullato l’ordinanza del sindaco di Azzano Decimo.
La legge in questione non considera l’uso del velo come un mezzo finalizzato a evitare il riconoscimento.



