Per il personale della scuola che intende lasciare il servizio a partire dal 1° settembre 2027, il termine per presentare le domande di cessazione è fissato al 21 ottobre 2026. La scadenza riguarda docenti, educatori e personale ATA a tempo indeterminato, mentre per i dirigenti scolastici il termine è il 1° marzo 2027. Le informazioni sono contenute nel decreto ministeriale del 15 settembre 2026 e nella circolare operativa predisposta dal MIM in collaborazione con l’INPS. Le istanze potranno essere inoltrate a partire dal 25 settembre 2026, e entro la stessa scadenza sarà possibile anche revocare una domanda già presentata.
Requisiti e date chiave per il pensionamento
La principale novità riguarda l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita prevista per il biennio 2027-2028. Per la pensione di vecchiaia, nel 2027 sono richiesti 67 anni e 1 mese, insieme a almeno 20 anni di contribuzione. La tabella allegata alla circolare distingue tra cessazione d’ufficio e cessazione a domanda: per il collocamento a riposo d’ufficio, i 67 anni e 1 mese devono essere compiuti entro il 31 agosto 2027; per la cessazione a domanda, il requisito anagrafico può essere raggiunto entro il 31 dicembre 2027. La differenza è rilevante per il personale scolastico, poiché chi raggiunge l’età richiesta entro agosto 2027 e possiede il requisito contributivo viene collocato a riposo dall’amministrazione, mentre chi lo raggiunge tra settembre e dicembre 2027 deve presentare una domanda.
Per chi ha il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, la circolare richiama le specifiche condizioni previste per il sistema contributivo, compreso il requisito relativo all’importo della pensione. Per la pensione anticipata ordinaria, non è richiesto un requisito anagrafico, ma conta l’anzianità contributiva maturata. Per le cessazioni dal 1° settembre 2027, i requisiti contributivi sono fissati a 41 anni e 11 mesi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini, da maturare entro il 31 dicembre 2027. La stessa soglia contributiva è richiamata anche per chi intende trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time con contestuale trattamento pensionistico. La domanda deve essere presentata entro il 21 ottobre 2026, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa sul part-time pensionistico.
Opzioni e condizioni specifiche per categorie
Per alcune categorie di lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti, è prevista una disciplina differenziata. Per la pensione di vecchiaia a domanda, i requisiti sono fissati a 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2027, con almeno 30 anni di contributi entro il 31 agosto 2027, per chi ha svolto attività gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci o attività faticose e pesanti per almeno sette anni negli ultimi dieci o per almeno metà della vita lavorativa. Per la pensione anticipata degli stessi lavoratori, i requisiti contributivi restano a 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, da maturare entro il 31 dicembre 2027.
La circolare precisa che per queste categorie non si applica l’incremento dei requisiti legato alla speranza di vita prevista per il biennio 2027-2028, ferme restando le maggiorazioni già intervenute negli anni precedenti. La documentazione ministeriale non introduce una nuova edizione di Opzione donna per requisiti maturati nel 2025 o nel 2026. Restano utilizzabili le finestre previste dalla normativa precedente per chi aveva già perfezionato i requisiti entro le date stabilite. La tabella riepilogativa richiama, tra le altre, la disciplina con requisiti maturati al 31 dicembre 2024: servono 35 anni di contributi e 61 anni di età, con riduzione di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni. Non basta però il requisito anagrafico-contributivo. La lavoratrice deve rientrare anche in una delle condizioni soggettive previste dalla norma: assistenza, da almeno sei mesi, a un familiare con disabilità grave nei casi indicati dalla legge oppure riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%. Tali condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda di pensione.



