Una donna è stata condannata per stalking per aver inviato a un uomo un numero elevatissimo di messaggi, telefonate e videochiamate, accompagnati da richieste economiche, causando uno stato d’ansia e costringendolo a modificare il suo modo di usare i social network. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze, ritenendo che il comportamento della donna costituisse un reato di atti persecutori. L’uomo, a causa delle pressioni, aveva dovuto limitare la visibilità dei propri profili e permettere interazioni solo con utenti conosciuti, per ridurre il rischio di nuove interferenze. La difesa aveva sostenuto che l’uomo avesse provato soltanto un senso di fastidio e irritazione, ma i giudici hanno respinto questa tesi, spiegando che non è indispensabile una prova clinica per dimostrare lo stato d’ansia provocato dallo stalking.
Il comportamento della donna ha creato una situazione di pressione costante
Secondo quanto ricostruito dai giudici, la donna avrebbe sottoposto l’uomo a un «numero elevatissimo di messaggi, telefonate e videochiamate», accompagnati da «pressanti richieste economiche». Alcune comunicazioni sarebbero state inviate anche a collaboratori e dipendenti dell’uomo e avrebbero avuto un «contenuto denigratorio della sua figura morale e sociale». Una condotta che, per il Tribunale di Firenze, aveva creato una «situazione di costante pressione personale e professionale, oggettivamente idonea a incidere in modo significativo sulla sua serenità». La Corte di Cassazione ha confermato che il comportamento della donna costituisse un reato di atti persecutori, anche senza una prova clinica.
La Corte ha chiarito che non è necessaria una prova clinica per dimostrare lo stato d’ansia.
Con la sentenza n. 34445/2026, la Corte di Cassazione ha respinto la parte del ricorso avanzata dalla difesa della donna, sottolineando che per dimostrare lo stato d’ansia provocato dallo stalking non è indispensabile una prova clinica. I giudici hanno chiarito che può essere desunto «anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante». Nel caso esaminato, lo «stillicidio» di condotte intrusive, protratto per almeno quattro mesi, era stato sufficiente a giustificare «quanto meno un accentuato stato d’ansia» per il timore di nuove iniziative moleste.
La sentenza ha riconosciuto il reato anche senza prove cliniche
Nella sentenza, i giudici della Suprema corte hanno ricordato che, per configurare il reato di atti persecutori, «è sufficiente la realizzazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti» dalla legge: un grave stato di ansia o paura, il timore per la propria incolumità oppure il cambiamento delle abitudini di vita. L’uomo aveva adottato anche accorgimenti per evitare che la donna lo raggiungesse a casa o sul posto di lavoro, dimostrando l’effettiva preoccupazione per la sua sicurezza.
La Corte ha riconosciuto che il comportamento della donna ha causato un effetto destabilizzante.
La decisione della Corte di Cassazione ha confermato che il comportamento della donna, pur non avendo prodotto una prova clinica, ha comunque causato un effetto destabilizzante sull’uomo. L’uso costante di messaggi, telefonate e videochiamate, accompagnati da richieste economiche e contenuti denigratori, ha creato una situazione di pressione che ha influenzato la sua vita personale e professionale. La sentenza ha quindi riconosciuto il reato di atti persecutori, anche in assenza di una prova medica formale.



