Un caso che ha messo in luce le criticità nell’approccio delle scuole verso gli studenti con bisogni educativi speciali è emerso da una sentenza del Tar Lazio, depositata il 13 agosto 2026. La famiglia di un ragazzo bocciato ha presentato un ricorso contro un istituto superiore romano, accusando la scuola di non aver garantito il diritto allo studio. I giudici hanno accolto il ricorso, condannando l’istituto per mancanza di piano didattico personalizzato (Pdp) e per non aver adottato misure compensative o dispensative, nonostante la famiglia avesse fornito certificazioni cliniche fin dal 2022.
Il ragazzo, iscritto alla terza classe di un istituto superiore in Roma, ha sostenuto gli esami riparativi in matematica, francese e storia, ma non è stato ammesso alla classe successiva. La decisione, deliberata il 29 agosto 2025, è stata contestata dai genitori, che hanno sottolineato l’assenza di un percorso didattico adeguato. La famiglia ha riferito di non essere stata coinvolta in un percorso di supporto educativo individualizzato, pur avendo fornito certificazioni mediche e psicologiche nel corso degli anni. La scuola aveva sottolineato l’assenza di una richiesta formale per l’attivazione del Pdp, ma i giudici hanno ritenuto che la famiglia avesse già fornito documentazione sufficiente.
La sentenza n. 14255/2026 del Tar Lazio, Sezione Quarta Bis, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di non ammissione. I giudici hanno richiamato la Direttiva ministeriale del 2012, che prevede l’uso di strumenti compensativi e misure dispensative per gli alunni con bisogni educativi speciali. La scuola aveva sottolineato l’assenza di una richiesta formale per l’attivazione del Pdp, ma i giudici hanno ritenuto che la famiglia avesse già fornito documentazione sufficiente. La sentenza ha anche sottolineato che l’istituto aveva oneri specifici nei confronti dell’alunno, in attesa del riconoscimento formale della legge 104.
Un elemento decisivo è stato il deposito del Pdp da parte dei genitori il 1° luglio 2026, che ha reso inammissibile la contestazione dell’amministrazione. La domanda risarcitoria è stata respinta, poiché il danno non è risultato sufficientemente provato. I giudici hanno ritenuto che la scuola avesse operato una volta ottenuta la documentazione necessaria. La sentenza ha confermato un principio chiave: il diritto allo studio e il successo formativo devono essere garantiti con strumenti concreti, non solo sulla carta. L’attivazione del Pdp non può dipendere da una richiesta formale della famiglia, soprattutto quando la scuola è già in possesso di documentazione clinica che segnala difficoltà rilevanti.
Per gli studenti e le famiglie che vivono situazioni simili, la decisione rappresenta un importante riconoscimento del diritto all’inclusione e all’istruzione. La sentenza ha anche sottolineato l’importanza di un approccio proattivo da parte delle scuole, che non deve attendere la richiesta formale per attivare misure di supporto.
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