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domenica 20 Settembre 2026

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Lavoro e scuola

La non ammissione a causa di assenze eccessive è legittima

Un caso giudiziario chiarisce la legittimità della non ammissione a causa di assenze superiori al limite stabilito.

Un caso giudiziario ha confermato la legittimità della non ammissione a causa di un sforamento del limite massimo di assenze previsto dalla normativa. La sentenza del TAR umbro ha sottolineato che, in assenza di cause derogatorie riconosciute, la mancata frequenza minima comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva. Il caso riguarda un ricorso promosso da una famiglia contro il provvedimento di mancata promozione di un alunno, in cui le assenze non sono state giustificate né riconducibili a situazioni meritevoli di tutela.

La norma e il contesto giuridico

L’art. 14 comma 7 del D.P.R. 122/2009 chiarisce che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva. Questa norma è stata applicata nel caso in esame, dove le assenze eccedenti il limite non risultavano riconducibili a nessuna delle ipotesi derogatorie previste. Il TAR ha confermato che, in mancanza di tali cause, la scuola non era tenuta a procedere ulteriormente alla valutazione del profitto scolastico o dell’attendibilità della valutazione finale.

La giurisprudenza ha sottolineato che il requisito della frequenza non può essere interpretato in modo automatico. Il TAR umbro ha precisato che, in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, il requisito della frequenza deve essere valutato in concreto, tenendo conto della funzione formativa della scuola. Tuttavia, in questo caso, non erano presenti assenze suscettibili di essere considerate in deroga al limite legale.

Le verifiche e la responsabilità della scuola

La scuola ha costantemente informato i genitori sull’andamento delle assenze, segnalando tempestivamente il superamento del limite e richiedendo i certificati necessari. Tuttavia, la valutazione di congruità di tali certificati è stata rimandata allo scrutinio finale, dove è stata operata in senso negativo all’unanimità. Il TAR ha riconosciuto che non era necessaria un’ulteriore valutazione in merito al fatto che le assenze “pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti”, poiché non era necessario procedere comunque allo scrutinio dei voti disponibili.

La scuola ha svolto il suo ruolo di informazione e monitoraggio, ma non ha potuto procedere a ulteriori valutazioni. Il provvedimento di non ammissione alla classe successiva è stato ritenuto conforme alla normativa e alla giurisprudenza vigente. La mancanza di cause derogatorie e la non tempestività delle giustificazioni hanno reso impossibile l’accesso allo scrutinio finale. Questo caso ha evidenziato l’importanza della corretta applicazione delle normative in materia di frequenza scolastica e la necessità di una valutazione rigorosa da parte degli istituti scolastici. La giurisprudenza ha confermato che, in assenza di cause derogatorie, la non ammissione non è illegittima, ma rappresenta un provvedimento conforme alla legge. La scuola, inoltre, deve garantire una comunicazione tempestiva e chiara con i genitori, affinché possano intervenire in tempo utile per evitare situazioni di sforamento del limite di frequenza.

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