Un residente di Vidor, in provincia di Treviso, ha contestato la costruzione di un fabbricato residenziale a fianco al suo vigneto, sostenendo che la realizzazione dell’edificio ne danneggierebbe la coltivazione. Il ricorso, presentato contro il vicino e il Comune, è stato respinto dal Consiglio di Stato, che ha condannato il ricorrente a rifondere le spese legali con 5mila euro ciascuno. L’incidente giudiziario, che ha visto il ricorrente intentare una causa davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) e successivamente al Consiglio di Stato, ha visto il ricorso iniziale dichiarato inammissibile nel settembre 2024.
Conflitto tra uso agricolo e residenziale
Il residente, proprietario di terreni coltivati a vigneto, ha sostenuto che la costruzione del fabbricato residenziale a circa 60 metri dal cimitero di Colbertaldo ne comprometterebbe le attività agricole. Secondo il ricorrente, la presenza di un edificio residenziale vicino al vigneto ne condizionerebbe la coltivazione, rendendola più onerosa e difficoltosa. L’uomo ha prodotto una perizia asseverata redatta da un agronomo per dimostrare i «concreti pregiudizi» derivanti dalla costruzione. Tuttavia, i giudici amministrativi hanno ritenuto che non fosse possibile ricavare una lesione di beni o utilità a cui il rilascio del permesso di costruire avrebbe nuocerto.
Le argomentazioni del ricorrente non hanno convinto i giudici. Il ricorrente ha sostenuto che la costruzione del fabbricato residenziale avrebbe reso difficoltosa la coltivazione del vigneto, in particolare per l’uso di macchine e trattamenti fitosanitari. Ha anche sottolineato la compatibilità del fabbricato con la sacralità dei luoghi, in considerazione della fascia di rispetto del cimitero. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha respinto le argomentazioni, evidenziando che non esisteva alcuna prova di un’effettiva lesione economica o funzionale dell’attività agricola.
Un caso di conflitto tra interessi
Il caso rappresenta un esempio di conflitto tra interessi agricoli e residenziali, con il residente che ha cercato di proteggere i propri terreni da un’attività che, secondo lui, ne comprometterebbe la produttività. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto che non esistessero prove sufficienti per sostenere l’interesse del ricorrente. Il caso ha visto il ricorrente intentare una causa davanti al Tar e successivamente al Consiglio di Stato, ma le sue argomentazioni non hanno convinto i giudici, che hanno respinto il ricorso e condannato il ricorrente a rifondere le spese legali.
Il ricorso è stato respinto per mancanza di prove concrete. Il ricorso, inizialmente presentato nel settembre 2024, è stato dichiarato inammissibile dal Tar, che ha ritenuto che il residente non avesse un interesse concreto all’impugnazione del permesso di costruire. Non contento del verdetto, il ricorrente ha riproposto le sue doglianze davanti al Consiglio di Stato, ma le sue argomentazioni non hanno convinto i giudici, che hanno condannato il ricorrente a rifondere le spese legali con 5mila euro ciascuno.



