Un investigatore privato rischia di essere condannato per diffamazione dopo aver rivelato una relazione sentimentale non verificata. La vicenda, arrivata in Appello, ha visto il Giudicante dichiarare che la mail inviata alla cliente, nella quale si affermava che il marito aveva una relazione da due anni e mezzo con una collega, aveva un’oggettiva idoneità lesiva della reputazione del coniuge traditore. Tuttavia, non erano presenti elementi di riscontro in merito all’affermazione contenuta nella nota.
La relazione non confermata e il rischio di diffamazione
Il caso riguarda un lettore di Civitanova Marche che ha chiesto a un avvocato quali responsabilità potesse andare incontro un investigatore privato assunto da una moglie per provare il tradimento del marito nel giudizio di separazione. L’investigatore aveva redatto una nota investigativa, su carta intestata, nella quale si attribuiva al marito una relazione sentimentale con una collega. La relazione era ritenuta essere iniziata quando il matrimonio era ancora solido e i coniugi non avevano ancora pensato alla separazione. La donna, che aveva commissionato l’attività investigativa nel procedimento di separazione personale, ha utilizzato quel documento per addebitare al marito la colpa. Tuttavia, è emerso che non erano presenti elementi di riscontro in merito all’affermazione di tradimento contenuta nella nota dell’investigatore. Il Giudicante ha quindi stabilito che l’attribuzione non veritiera di una relazione clandestina in costanza di matrimonio costituiva una condotta idonea a esporre la persona offesa al pubblico biasimo e a ledere la sua reputazione.
La condanna per diffamazione e il rispetto della verità
Secondo il Tribunale di Roma, del 31 ottobre 2018, l’attribuzione non confermata da dati certi di una relazione clandestina in costanza di matrimonio da parte dell’investigatore privato costituiva diffamazione. L’investigatore non poteva ignorare che la cliente avrebbe fatto uso di quella notizia a proprio vantaggio, mettendone a parte terze persone, in quanto consapevole dello stato di coniuge separando della stessa. L’intento era di farle conseguire un vantaggio nel giudizio di separazione.
La divulgazione di comportamenti suscettibili di riprovazione è considerata pregiudizievole per la reputazione. La sentenza ha sottolineato che l’attribuzione di un fatto illecito, posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, anche se non sanzionate, costituisce una lesione della reputazione. Inoltre, la divulgazione di comportamenti suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio è considerata un’azione pregiudizievole per la reputazione della persona offesa. Il caso ha evidenziato l’importanza di verificare la veridicità delle informazioni prima di divulgarle, soprattutto in contesti legali come il giudizio di separazione. L’investigatore privato, pur avendo un ruolo importante nel rivelare fatti, deve rispettare i limiti della verità e non attribuire fatti non confermati, altrimenti rischia di incorrere in responsabilità civili e penali.



