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Cronaca

Obbligo di telelettura per contatori e ripartitori dal 1° gennaio 2027

Nuove normative sul riscaldamento condominiale: obbligo di telelettura e sanzioni per non adeguarsi.

Obbligo di telelettura per contatori e ripartitori dal 1° gennaio 2027

Dal 1° gennaio 2027, i condomini con sistemi di riscaldamento centralizzato dovranno adeguare i contatori e i ripartitori a una nuova normativa che richiede la telelettura. Questo significa che i dispositivi non leggibili da remoto dovranno essere sostituiti o modificati per permettere la lettura a distanza. La regola si applica a tutti i dispositivi installati prima del 2027, mentre quelli più recenti sono già predisposti per la telelettura. L’obbligo non riguarda tutta la popolazione, ma solo gli edifici con impianti centralizzati e sistemi di contabilizzazione. La novità interessa soprattutto i condomini con ripartitori vecchi, che richiedono una lettura manuale.

La telelettura permette di acquisire i dati a distanza, senza l’intervento diretto dell’operatore. Questo cambia il modo in cui vengono rilevati i consumi e gestite le informazioni utilizzate per la contabilizzazione. La normativa europea stabilisce inoltre che, quando sono presenti sistemi leggibili da remoto, le informazioni sui consumi e sulla fatturazione devono essere messe a disposizione degli utenti con maggiore frequenza: dal 2022 la regola europea prevede almeno un’informazione mensile quando sono installati dispositivi teleleggibili.

Chi deve muoversi: amministratore, proprietario e inquilino

La prima cosa da fare è verificare il tipo di sistema installato nel condominio. L’amministratore dovrebbe far controllare se i contatori e i ripartitori presenti nello stabile sono già leggibili da remoto. Se non lo sono, occorre valutare con un tecnico se possono essere adeguati oppure se devono essere sostituiti con dispositivi teleleggibili. L’eventuale intervento non va deciso dal singolo inquilino autonomamente. In un edificio con impianto centralizzato, la questione riguarda infatti il sistema di contabilizzazione condominiale e deve essere gestita secondo le competenze del condominio e dell’amministratore. Il proprietario dell’appartamento, se l’immobile è dato in affitto, non dovrebbe quindi aspettare che sia l’inquilino a occuparsi della sostituzione. L’inquilino, dal canto suo, può chiedere al proprietario o all’amministratore di verificare se i dispositivi installati nell’appartamento sono conformi.

La verifica tecnica è fondamentale per evitare interventi inutili o costosi. Il passaggio fondamentale è quindi quello di far fare prima una verifica tecnica, evitando di sostituire dispositivi che sono già conformi o di intervenire senza aver accertato se esistano le condizioni per l’esenzione legata alla non convenienza economica. La cosa più semplice da fare, prima dell’inizio del 2027, è chiedere all’amministratore: «I ripartitori installati nel condominio sono leggibili da remoto? Se non lo sono, è già stata verificata la necessità di sostituirli o adeguarli?». La spesa può riguardare la sostituzione dei singoli ripartitori, l’eventuale adeguamento del sistema di raccolta e trasmissione dei dati e la gestione della lettura. Per questo motivo non è corretto indicare una cifra standard per ogni appartamento senza conoscere l’impianto. Il costo dipende dal tipo di apparecchio, dal numero di termosifoni e dalla soluzione tecnica necessaria. Non esiste quindi un prezzo unico fissato dalla legge.

La direttiva europea stabilisce che i vecchi contatori e ripartitori privi di lettura da remoto devono essere dotati di tale capacità entro il 1° gennaio 2027 oppure sostituiti con dispositivi teleleggibili, ma prevede un’eccezione quando l’intervento non risulti efficiente sotto il profilo dei costi. Anche la disciplina italiana mantiene le condizioni legate alla fattibilità tecnica e alla convenienza economica. Non è corretto quindi dire che «tutti i condomini devono obbligatoriamente cambiare i ripartitori entro il 31 dicembre». Prima bisogna verificare la situazione dell’impianto e dei dispositivi.

Le sanzioni non vanno automaticamente tradotte in multe per ogni ripartitore non teleleggibile. La normativa sulla telelettura introduce infatti un obbligo specifico di adeguamento dei dispositivi, mentre la disciplina sanzionatoria nazionale richiamata riguarda espressamente l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione e la ripartizione delle spese. È quindi soprattutto il condominio, attraverso l’amministratore e il tecnico incaricato, a dover verificare quale intervento sia necessario per rispettare la normativa.

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