Lavoratore aerofobico licenziato, il giudice gli assegna un’indennità di 52mila euro. Giuseppe Capoluongo, operaio cablatore in servizio presso la Bergami Packaging Solutions di Altedo di Malalbergo, nel Bolognese, è stato licenziato nel marzo 2024 per non aver attivato le procedure per ottenere il passaporto necessario a eventuali trasferte all’estero. La Corte d’Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ritenendo il licenziamento illegittimo e assegnando al lavoratore un’indennità di 20 mensilità, pari a 52.349,20 euro, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso, interessi e rivalutazione.
Il licenziamento e la paura di volare
Capoluongo, dal 2002 in servizio, aveva segnalato nel 2011 all’azienda la sua aerofobia e aveva presentato un certificato medico in occasione di una possibile trasferta negli Stati Uniti. Dopo un incontro con un funzionario della Fiom, l’azienda aveva accettato di non inviarlo in trasferte che richiedessero l’uso dell’aereo. Per oltre 12 anni, non era mai stato chiesto a Capoluongo di effettuare missioni che comportassero voli aerei. La condotta contestata, pur avendo rilevanza disciplinare, non presentava una gravità tale da giustificare il licenziamento. I giudici hanno sottolineato che il comportamento del dipendente, che aveva temporeggiato, poteva configurare un’insubordinazione, ma il contesto nel quale maturò il comportamento ha reso sproporzionato il provvedimento.
La legittimità della richiesta dell’azienda
La Corte ha ritenuto legittima e strumentale all’attività lavorativa la richiesta dell’azienda di avviare le pratiche per ottenere il passaporto. Secondo i giudici, il lavoratore poteva “ragionevolmente” confidare nel fatto che l’azienda non intendesse mandarlo in Paesi per raggiungere i quali avrebbe dovuto volare. La condotta contestata, dunque, pur avendo rilevanza disciplinare, non giustificava un licenziamento. La tutela economica è stata disposta senza reintegro, con il riconoscimento per il lavoratore di 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, indicata negli atti in 2.617,46 euro, per un totale di 52.349,20 euro, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso, interessi e rivalutazione.
Il caso di Capoluongo ha messo in luce come la paura di volare possa essere un fattore rilevante nel contesto del lavoro, ma non necessariamente un motivo sufficiente per un licenziamento. La sentenza ha confermato l’importanza della tutela economica per i lavoratori in situazioni di fragilità, anche se non è stato previsto il reintegro nel posto di lavoro. La vicenda ha suscitato dibattito su come le aziende possano gestire le condizioni di salute dei dipendenti e su come i giudici possano valutare la proporzionalità delle sanzioni in contesti di lavoro. Il caso di Capoluongo rappresenta un esempio di come la giustizia possa equilibrare le esigenze dell’azienda con i diritti del lavoratore.
La sentenza ha anche sottolineato l’importanza di una comunicazione chiara e tempestiva da parte del dipendente, nonché la necessità per l’azienda di adottare misure preventive per evitare situazioni di conflitto. Il caso di Capoluongo è diventato un punto di riferimento per altre situazioni simili, dove la salute mentale del lavoratore può influire sulle dinamiche del rapporto di lavoro. Con questa decisione, la Corte ha dato un’indicazione chiara su come valutare i comportamenti disciplinari in contesti in cui la salute del dipendente è un fattore rilevante. La sentenza ha anche confermato l’importanza della tutela economica per i lavoratori in situazioni di fragilità, anche se non è stato previsto il reintegro nel posto di lavoro.
Il caso di Capoluongo rappresenta un esempio di come la giustizia possa equilibrare le esigenze dell’azienda con i diritti del lavoratore, anche in situazioni complesse come quelle legate alla salute mentale. La sentenza ha dato un’indicazione chiara su come valutare i comportamenti disciplinari in contesti in cui la salute del dipendente è un fattore rilevante. La vicenda ha suscitato dibattito su come le aziende possano gestire le condizioni di salute dei dipendenti e su come i giudici possano valutare la proporzionalità delle sanzioni in contesti di lavoro. Il caso di Capoluongo rappresenta un esempio di come la giustizia possa equilibrare le esigenze dell’azienda con i diritti del lavoratore.
La sentenza ha anche sottolineato l’importanza di una comunicazione chiara e tempestiva da parte del dipendente, nonché la necessità



