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mercoledì 30 Settembre 2026

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Tutela del diritto di voto e conflitto di interessi in una società di persone

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso per tutela del diritto di voto di una socia, in seguito a conflitto di interessi.

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso per tutela del diritto di voto di una socia di una società di persone, in seguito a un conflitto di interessi. La socia, titolare del 95% del capitale sociale, aveva visto negato il diritto di voto in due assemblee convocate per deliberare sulla revoca dell’amministratore unico. Il ricorso, proposto ex art. 700 c.p.c., è stato accolto con un’ordinanza del 5 febbraio 2026, che ha disposto l’accesso alla società e al presidente della successiva assemblea per l’esercizio del diritto di voto.

Conflitto di interessi e diritto di voto

Il Tribunale ha evidenziato che la natura infungibile del diritto di voto non è, di per sé, ostativa al ricorso all’art. 700 c.p.c. La tutela di adempimento in forma specifica può infatti essere anticipata in sede cautelare, purché siano rispettati i presupposti dell’irreparabilità del pregiudizio e della residualità del rimedio. In questo caso, il rischio di reiterazione della condotta lesiva e l’impossibilità per la socia di maggioranza di esercitare le proprie prerogative assembleari hanno reso necessaria l’intervento cautelare.

Il conflitto di interessi era stato motivato sulla base di un accordo di separazione personale tra la socia e l’ex coniuge, amministratore unico. Tuttavia, tale accordo era subordinato a un’omologazione giudiziale mai intervenuta. Il Giudice ha osservato che non spetta al presidente dell’assemblea negare preventivamente l’esercizio del diritto di voto al socio in conflitto di interessi, poiché l’ordinamento prevede un rimedio ex post, che permette l’impugnazione della deliberazione qualora abbia causato un danno alla società.

Il Tribunale ha riconosciuto la validità del diritto di voto della socia, nonostante il conflitto di interessi.

Procedura e motivazioni del Tribunale

Per quanto concerne il fumus boni iuris, il Tribunale ha ravvisato la reiterata violazione del diritto di voto della ricorrente, tenendo conto anche del diniego alla nomina del segretario da questa proposto e del ritardo nella trasmissione del verbale assembleare. Il periculum in mora è stato individuato nel rischio di reiterazione della condotta lesiva e nell’irreparabilità del pregiudizio derivante dall’impossibilità per la socia di maggioranza di esercitare le proprie prerogative assembleari. Il Tribunale non ha ritenuto sufficiente il mero impegno assunto dalla resistente in udienza a non reiterare la condotta contestata. Accogliendo dunque il ricorso, ha disposto l’accesso alla società e al presidente della successiva assemblea per l’esercizio del diritto di voto. La decisione ha sottolineato l’importanza della tutela cautelare in fase preassembleare e ha confermato che il rimedio ex post è previsto per le deliberazioni che potrebbero causare danni alla società.

La tutela cautelare è stata ritenuta necessaria per evitare la reiterazione della condotta lesiva.

La sentenza del Tribunale di Milano rappresenta un importante riconoscimento del diritto di voto delle socie di una società di persone, anche in presenza di conflitti di interessi. La decisione ha sottolineato l’importanza della tutela cautelare in fase preassembleare e ha confermato che il rimedio ex post è previsto per le deliberazioni che potrebbero causare danni alla società.

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