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venerdì 25 Settembre 2026

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Economia

Liquidazione società CPB e imputazione dei redditi ai soci

L’Agenzia delle Entrate chiarisce come i redditi prodotti durante la liquidazione di una società in CPB siano imputati al socio superstite, anche se d’opera.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su come si applica il regime del concordato preventivo biennale (CPB) in caso di liquidazione di una società di persone, con particolare attenzione all’imputazione dei redditi ai soci. Nel caso esaminato, una società a socio unico, composta da due soci accomandanti e una socia accomandataria d’opera, ha visto il recesso dei due accomandanti nel 2025, portando alla liquidazione della società il 26 giugno dello stesso anno. L’unico socio superstite, la socia d’opera, ha chiesto se i redditi prodotti durante la liquidazione dovesse essere imputati ai soci receduti o al socio rimasto.

Imputazione dei redditi durante la liquidazione

Secondo l’Agenzia, il reddito relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 26 giugno 2025, data di apertura della liquidazione, deve essere imputato integralmente alla socia d’opera, unica componente della compagine sociale alla chiusura del periodo d’imposta. Questo, in base al principio di trasparenza applicabile alle società di persone, anche se il socio non ha un conferimento di capitale. La qualità di socio d’opera non esclude l’applicazione del regime di trasparenza, ma i soci che hanno già perfezionato il recesso non possono essere destinatari dell’imputazione dei redditi prodotti in periodi d’imposta successivi alla loro fuoriuscita.

La liquidazione non modifica gli effetti fiscali del recesso già perfezionato. Le somme attribuite ai soci receduti trovano applicazione dell’art. 20-bis del TUIR, che rinvia all’art. 47, comma 7, del TUIR. Quest’ultimo stabilisce che le somme o il valore normale dei beni ricevuti a seguito del recesso assumono rilevanza fiscale per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

La liquidazione non determina automaticamente la cessazione del CPB

L’Agenzia ha chiarito che la liquidazione ordinaria non determina automaticamente la cessazione degli effetti del CPB per il 2025. L’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 13 del 2024, in combinato disposto con l’art. 4, lett. c), del D.M. 14 giugno 2024, include la liquidazione tra le circostanze eccezionali rilevanti, ma la cessazione del CPB si verifica solo se si registra un calo dei redditi effettivi superiore al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato. Pertanto, l’apertura della liquidazione nel 2025 comporta la cessazione del CPB solo se risulta concretamente integrato tale scostamento quantitativo.

La qualità di socio d’opera non esclude l’applicazione del regime di trasparenza. I soggetti che hanno già perfezionato il recesso non possono continuare a essere destinatari dell’imputazione dei redditi prodotti dalla società in periodi d’imposta chiusi successivamente alla loro fuoriuscita. La liquidazione non modifica gli effetti fiscali del recesso già perfezionato.

Con la risposta a interpello n. 138 del 2026, l’Agenzia ha disatteso la tesi dell’istante secondo cui i redditi, tanto anteriori quanto successivi all’apertura della liquidazione, avrebbero dovuto essere imputati ai precedenti soci di capitale. I redditi prodotti durante la fase di liquidazione devono essere imputati integralmente all’unico socio superstite, senza che la natura del conferimento – consistente esclusivamente nella prestazione d’opera – possa incidere sull’imputazione fiscale del reddito. La liquidazione ordinaria non determina automaticamente la cessazione del CPB e il reddito dei periodi ante e post liquidazione è invece imputato integralmente all’unico socio superstite, anche se socio d’opera, mentre ai soci già receduti continua ad applicarsi la disciplina fiscale propria del recesso.

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