Un calciatore del Piegaro è stato sottoposto a un Daspo di un anno per “partecipazione attiva” a un litigio in campo, decisione respinta dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria. L’evento si è verificato allo stadio comunale di Piegaro al termine di una partita di Promozione, valevole per i play out. Il giocatore, accusato di aver reagito con un pugno a un episodio di violenza tra giocatori, ha presentato un ricorso contro la misura preventiva, ma il Tar ha ritenuto infondato il ricorso.
Reazione in campo e contestazione della condotta
Secondo quanto ricostruito nel provvedimento impugnato, nel corso del secondo tempo si è innescata una lite tra i giocatori delle due squadre, originata da un pugno sferrato da un giocatore avversario ai danni di un suo compagno. Il ricorrente, secondo il referto arbitrale, “correva in direzione dell’autore del gesto, scagliandovisi contro, venendo poi allontanato dall’intervento del proprio allenatore che lo spostava fisicamente dal punto in cui si trovava”. La Questura ha ravvisato in capo al giocatore una condotta finalizzata a episodi di violenza e minaccia, che poneva in pericolo la sicurezza pubblica.
La Questura ha ritenuto che la condotta del giocatore fosse finalizzata a episodi di violenza e minaccia, con rischi per la sicurezza pubblica.
Il ricorrente, difeso dagli avvocati Nicola Barocci e Giuseppe Barbaro, ha fornito una diversa ricostruzione: a suo dire stava semplicemente cercando di avvicinarsi per dividere i due contendenti, senza riuscire neppure ad avere un contatto con loro, poiché veniva previamente allontanato dal proprio allenatore. Secondo la difesa, l’allenatore lo avrebbe spostato bruscamente non per sedare gli animi, ma per guadagnare spazio e scagliarsi lui stesso contro gli avversari — circostanza dimostrata dalla lunga squalifica comminata al tecnico per aver colpito un giocatore avversario con vari pugni alla testa e al volto.
Decisione del Tribunale e motivazioni
I giudici amministrativi, dopo aver esaminato il video della partita depositato in atti, hanno ritenuto infondato il ricorso. Il Tar ha osservato che, pur essendo pacifico che il ricorrente non sia arrivato a colpire l’avversario, la sua “reazione” verso il giocatore che un istante prima aveva colpito con un pugno al volto un compagno di squadra, interrotta soltanto per l’intervento dell’allenatore, costituisce precisamente quella condotta di partecipazione attiva che la normativa sul Daspo considera.
La condotta del giocatore, pur non giunta a compimento, è stata ritenuta sufficiente a giustificare il Daspo per partecipazione attiva.
Il mancato compimento dell’azione, per l’intervento altrui, non sottrae infatti la condotta all’applicazione della misura, che “anticipa la soglia della prevenzione al pericolo e non attende che si sia prodotta una lesione”. I giudici hanno evidenziato come chi intende dividere due contendenti si frapponga tra loro o trattenga il proprio compagno, mentre il ricorrente, per sua stessa ammissione, correva verso l’avversario con le braccia protese; inoltre, chi intende separare non definisce il proprio gesto una “reazione agonistica”.
Quanto al comportamento successivo, apparentemente tranquillo, le immagini confermano che il giocatore, dopo essere stato spostato, arretrava di alcuni passi e si avvicinava all’arbitro: secondo il Tar, tuttavia, “la connotazione violenta della condotta in quei pochi istanti non può essere cancellata dal comportamento successivo”, spiegabile con la rapida ripresa dell’autocontrollo e l’intenzione di evitare conseguenze disciplinari. Il giocatore risulta inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per il reato di rissa. Sotto il profilo della proporzionalità, il provvedimento si sottrae alle censure: a fronte di una proposta di tre anni con obbligo di comparizione per tutti i deferiti, la Questura ha disposto per il ricorrente un anno di solo divieto, vale a dire il minimo previsto dalla norma, senza l’aggravio della comparizione personale.



