La Consulta ha messo in discussione l’impunità per i reati commessi in famiglia, mettendo in questione l’articolo 649 del codice penale. La norma, che esclude la punibilità per diversi reati contro il patrimonio commessi ai danni di familiari stretti, è stata oggetto di un’ordinanza depositata il 6 ottobre 2026. La Corte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’intera norma, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione. Il caso di Torino ha spinto i giudici a valutare se la famiglia possa essere un porto franco per chi deruba, manipola o danneggia un proprio congiunto, soprattutto quando la vittima è fragile e non ha la possibilità di difendersi.
Un caso di Torino apre la discussione
La vicenda nasce da un procedimento per circonvenzione di incapace, riguardante un uomo già condannato in primo grado per aver approfittato della moglie, affetta da grave disabilità intellettiva. La Corte d’appello di Torino deve giudicare il caso, ma la norma attuale permette l’applicazione della causa di non punibilità anche in situazioni simili. L’eccezione prevista dal terzo comma dell’articolo 649 riguarda essenzialmente i reati commessi con violenza fisica. I giudici torinesi hanno chiesto di escludere la circonvenzione di incapace dal beneficio previsto dalla norma, mettendo in discussione l’equilibrio tra protezione della famiglia e tutela dei diritti individuali.
La norma rischia di sacrificare i diritti individuali in nome della coesione familiare. La Consulta ha ribadito che la Costituzione non ammette una famiglia «nemica delle persone e dei loro diritti». La norma, che esclude la punibilità per diversi reati contro il patrimonio commessi ai danni di familiari stretti, è stata oggetto di un’ordinanza depositata il 6 ottobre 2026. La Corte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’intera norma, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione. La discussione aperta dalla Corte costituzionale potrebbe portare a un cambiamento significativo nella tutela dei diritti individuali all’interno del nucleo familiare.
La Consulta valuta la compatibilità con la Costituzione
La Corte costituzionale ha scelto di allargare il campo e di verificare la compatibilità con la Costituzione dell’intero articolo 649. Al centro c’è la concezione della famiglia sulla quale si fonda la norma. Una disciplina che sacrifica i diritti dei singoli in nome della coesione familiare deve essere valutata alla luce dell’attuale realtà sociale. La Consulta richiama la propria giurisprudenza e ribadisce che la Costituzione non ammette una famiglia «nemica delle persone e dei loro diritti». Nel frattempo, i rapporti economici tra coniugi e parenti sono sempre più fondati sull’autonomia individuale, e la norma appare anacronistica rispetto a una società in cui la protezione dei diritti personali è sempre più riconosciuta.
La norma non tiene conto delle nuove dinamiche sociali e familiari. Già nel 2015, con la sentenza 223, la Corte aveva chiesto al Parlamento un «indispensabile aggiornamento» della disciplina. Da allora, però, non è intervenuta alcuna riforma. Dopo oltre dieci anni di inerzia legislativa, la Consulta ha deciso di verificare direttamente la compatibilità costituzionale della norma. Il giudizio davanti alla Corte d’appello di Torino resta sospeso, ma l’indicazione è netta: la famiglia non può essere un porto franco per chi deruba, manipola o danneggia un proprio congiunto, soprattutto quando la vittima è fragile e non ha la possibilità di difendersi.
La Consulta ha ribadito che la Costituzione non ammette una famiglia «nemica delle persone e dei loro diritti». La norma, che esclude la punibilità per diversi reati contro il patrimonio commessi ai danni di familiari stretti, è stata oggetto di un’ordinanza depositata il 6 ottobre 2026. La Corte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’intera norma, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione. La discussione aperta dalla Corte costituzionale potrebbe portare a un cambiamento significativo nella tutela dei diritti individuali all’interno del nucleo familiare.



