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domenica 20 Settembre 2026

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Lavoro e scuola

Bocciatura in prima media confermata: il Tar valuta i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi

Il Tar della Lombardia conferma la bocciatura di un studente di prima media, valutando i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi.

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha confermato la bocciatura di un studente di prima media, dopo che i genitori avevano presentato un ricorso contro la decisione del Consiglio di classe. L’alunno, iscritto a un istituto comprensivo monzese, ha concluso l’anno scolastico senza raggiungere gli obiettivi minimi di apprendimento in sette materie, tra cui inglese, tedesco, storia, geografia, scienze e musica, con un’insufficienza grave in matematica. I genitori avevano chiesto al Tar di annullare la decisione e di richiedere una valutazione diversa, dopo aver presentato una certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento.

La decisione del Collegio del Tar

Il Collegio del Tar ha respinto la richiesta dei genitori, sottolineando che la non ammissione alla classe successiva si fonda sul mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento. Secondo i giudici, la legittimità del giudizio finale dipende solo dalla constatazione della sufficiente preparazione e della maturazione personale necessarie per accedere alla classe successiva. La promozione non deve essere considerata un diritto automatico, hanno chiarito i giudici, sottolineando che la scuola ha il compito di valutare in base ai criteri stabiliti.

Il piano didattico personalizzato e il ritardo della certificazione

La famiglia aveva richiesto che la scuola applicasse un piano didattico personalizzato, visto che per l’alunno era stata presentata la certificazione del disturbo specifico dell’apprendimento. Tuttavia, il Tar ha ritenuto che la certificazione fosse stata consegnata soltanto a fine maggio, troppo tardi per permettere un adeguato piano di intervento. Il ritardo ha impedito una valutazione completa e tempestiva, ma non ha modificato la decisione del Consiglio di classe.

Il ricorso dei genitori aveva contestato il verbale del Consiglio di classe, i voti delle singole materie, le griglie di valutazione, il quattro in scienze motorie, il giudizio di comportamento e la decisione di escludere l’alunno da un’uscita didattica. I giudici hanno ricostruito il percorso dello studente e hanno confermato che la decisione era fondata sulle prove e sulle valutazioni effettuate durante l’anno scolastico. Il caso rappresenta un esempio di come le decisioni scolastiche possano essere contestate, ma non sempre modificate. Il Tribunale ha sottolineato che la scuola ha il compito di valutare in base ai criteri stabiliti, anche se ci sono situazioni complesse come quelle legate a disturbi specifici dell’apprendimento. La bocciatura, in questo caso, è stata ritenuta legittima e giustificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.

Il Collegio del Tar ha anche sottolineato che la certificazione del disturbo specifico dell’apprendimento, pur essendo stata presentata, non è stata utilizzata in modo tempestivo per modificare la valutazione. I giudici hanno ritenuto che la scuola non fosse obbligata a modificare la decisione solo per la presenza di una certificazione, ma che la valutazione dovesse basarsi su criteri oggettivi e verificabili. La bocciatura, quindi, non è stata considerata illegittima, ma una conseguenza del mancato raggiungimento degli obiettivi.

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