Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) di Milano ha respinto tutti i ricorsi presentati contro la vendita del vecchio San Siro a Inter e Milan, sottolineando l’incertezza sull’identità dei ricorrenti e la mancanza di elementi identificativi. I ricorsi, presentati da cittadini, associazioni e comitati, sono stati considerati inammissibili per la mancanza di chiarezza su chi effettivamente aveva diritto a agire. L’ultimo ricorso, presentato dal consigliere comunale Enrico Fedrighini, è stato valutato nel merito ma non ha portato a un esito favorevole.
Incertezza sull’identità dei ricorrenti
Secondo il collegio presieduto da Stefano Mielli, i ricorsi presentati non hanno fornito elementi sufficienti per identificare chi effettivamente aveva diritto a agire. I giudici hanno sottolineato che l’indeterminatezza e la mutevolezza dei ricorrenti rappresentano un ostacolo per la verifica dei presupposti del ricorso collettivo. In particolare, i ricorsi per motivi aggiunti “impropri” numero 1, 2 e 4 sono stati introdotti senza fornire gli elementi identificativi dei ricorrenti, causando una “incertezza assoluta sulle persone della domanda”.
La mancanza di chiarezza ha reso i ricorsi inammissibili.
Un esempio è rappresentato da uno dei ricorsi presentati nel 2022, in cui l’istanza è stata promossa da due progettisti residenti a Varese e da sessantacinque cittadini, nessuno dei quali aveva agito in nome e per conto di collettività organizzate. Inoltre, alcuni ricorrenti sembravano legati a enti collettivi, ma non erano stati specificati in modo chiaro. I giudici hanno ritenuto che questa incertezza rendesse il ricorso inammissibile.
La strategia del Comune e dei legali
Le parti hanno sottolineato come i ricorsi fossero stati presentati da una compagine soggettiva variegata e potenzialmente in conflitto tra loro. Inoltre, i ricorrenti hanno mutato più volte nel corso del giudizio, creando una situazione di soluzione di continuità che ha inficiato l’azione processuale. Il Comune ha stigmatizzato questa situazione, affermando che l’incertezza sull’identità dei ricorrenti ha reso inammissibile il ricorso nel suo complesso.
La variabilità dei ricorrenti ha ostacolato il processo.
Il collegio ha ritenuto che la mancanza di chiarezza e la mutabilità dei ricorrenti non costituiscono un mero difetto formale, ma si prestano ad alterare il corretto funzionamento del processo, risolvendosi pertanto in una forma di “abuso del processo”. Di conseguenza, i ricorsi sono stati respinti, confermando la posizione del Comune e dei legali. Il ricorso del consigliere comunale Enrico Fedrighini, l’unico valutato nel merito, è stato respinto in quanto i giudici hanno ritenuto che i consiglieri comunali non siano legittimati ad agire contro l’amministrazione di appartenenza davanti al Tar, che non può occuparsi di controversie tra organi dello stesso ente. I giudici hanno reputato “del tutto indimostrata sia la dedutta violazione delle norme regolamentari sia di conseguenza la prospettata preclusione” dei compiti affidati a un consigliere.



