Vittorio Sgarbi, ex sottosegretario alla Cultura, non gode di immunità parlamentare per le dichiarazioni pubblicate sui social contro Alex Marini, ex consigliere provinciale. La Corte Costituzionale ha reso nota una sentenza che chiarisce che le frasi in questione non rispettavano le condizioni richieste per essere considerate protette dall’insindacabilità. La decisione riguarda un post pubblicato su Facebook il 6 maggio 2019, in risposta alle critiche di Marini sulla sua nomina a presidente del Museo di arte contemporanea di Trento e Rovereto, noto come Mart. La Camera dei deputati aveva precedentemente stabilito che le dichiarazioni di Sgarbi fossero protette dall’immunità parlamentare, ma la Consulta ha sottolineato che la risposta di Sgarbi era diretta soprattutto a difendere un interesse personale, anziché contribuire al dibattito politico generale. La Corte ha ribadito che l’insindacabilità protegge il cuore del mandato parlamentare, il cui svolgimento deve essere libero da condizionamenti per consentire una libera rappresentanza della Nazione, non di interessi di parte o di partito.
La difesa di un interesse personale
Secondo la sentenza, le dichiarazioni di Sgarbi non consentono di rinvenire quel nesso evidente e qualificato con la funzione parlamentare che è prescritto dal primo comma dell’articolo 68 della Costituzione. La Corte ha spiegato che, sebbene le critiche di Marini attenessero a questioni di interesse generale, le parole usate da Sgarbi con riferimento al consigliere provinciale costituiscono una replica “non in grado di attingere la dimensione collettiva degli interessi in gioco, fermandosi al piano della mera difesa di un interesse personale”. La sentenza ha quindi riconosciuto che le condizioni per l’immunità non sono state rispettate.
La Corte ha chiarito che le dichiarazioni non soddisfano i requisiti per essere considerate protette dall’immunità parlamentare.
La Corte ha confermato che l’insindacabilità copre anche le dichiarazioni espresse extra moenia non connesse ad atti parlamentari, per le quali sussista un evidente e qualificato nesso con l’esercizio della funzione parlamentare. Tuttavia, nel caso specifico, il contenuto delle parole e il tenore complessivo del post non hanno dimostrato tale connessione. La decisione ha quindi sancito che Sgarbi non gode di immunità per le dichiarazioni in questione.
La trasformazione delle forme della comunicazione politica
La Corte ha sottolineato che la trasformazione delle forme della comunicazione politica richiede un adattamento della giurisprudenza. Le dichiarazioni esterne alle Camere che forniscano un contributo al dibattito pubblico su questioni di interesse generale in funzione del libero esercizio dell’attività parlamentare sono protette dall’insindacabilità, ma solo se sono “improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica”, specie ove vengano diffuse per mezzo dei moderni mezzi di comunicazione, quali testate giornalistiche online o social media.
La sentenza ha ribadito che la funzione parlamentare include anche la critica e la denuncia politica volta a promuovere il dibattito pubblico.
La decisione ha quindi definitivamente chiuso la vicenda giudiziaria tra Sgarbi e Marini, confermando che le dichiarazioni di Sgarbi non godono di immunità parlamentare e che la Camera non aveva il potere di dichiararle insindacabili. La sentenza rappresenta un ulteriore passo nella definizione della giurisprudenza in materia di insindacabilità parlamentare, in un contesto in cui la comunicazione politica si evolve rapidamente e si espande ai nuovi mezzi di diffusione.



