La normativa fiscale in materia di esenzione IVA ha visto un recente aggiornamento, con la Corte di Cassazione che ha imposto ai fornitori un obbligo di “due diligence” ogniqualvolta siano ravvisabili anomalie che potrebbero indicare un intento fraudolento. L’obbligo, tuttavia, non sembra essere chiaro per i contribuenti, che si trovano a dover verificare, in modo approfondito, la legittimità delle operazioni effettuate da esportatori abituali. La decisione della Corte ha suscitato preoccupazioni tra i professionisti del settore, che temono un aggravamento degli oneri a carico delle società fornitrici.
Obbligo di due diligence per i fornitori
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.25915 del 29 settembre 2026, ha stabilito che i fornitori devono dimostrare di aver impiegato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, in base a criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Questo significa che, in presenza di anomalie che potrebbero indicare frodi, i contribuenti devono adottare misure adeguate per verificare l’effettiva legittimità delle operazioni effettuate da esportatori abituali. La decisione ha reso più complesso il ruolo del fornitore, che non può più limitarsi a controlli di routine.
La società contribuente, in un caso specifico, aveva sostenuto di aver adempiuto agli obblighi, acquisendo la prova della trasmissione telematica della dichiarazione d’intento e svolgendo controlli di routine. Tuttavia, l’Ufficio aveva ritenuto che non fossero state adottate cautele sufficienti per escludere il coinvolgimento nella frode. La decisione della Corte ha quindi rafforzato la posizione dell’Agenzia delle Entrate, richiedendo un maggiore impegno da parte dei fornitori.
Le normative e le responsabilità
Secondo la normativa vigente, gli esportatori abituali, ovvero i soggetti che effettuano operazioni non imponibili in misura superiore al 10% del loro volume d’affari, possono acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA, purché presentino telematicamente una dichiarazione d’intento. Il fornitore, a sua volta, deve verificare la correttezza della dichiarazione e annotare i dati nel registro dei corrispettivi. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha reso più severo il controllo, richiedendo un’analisi approfondita delle operazioni, anche in assenza di strumenti specifici. Non può, infatti, pretendersi che il fornitore si doti di veri e propri strumenti investigativi per verificare la sussistenza, in capo all’esportatore abituale, dei requisiti sostanziali che legittimano l’effettuazione dell’operazione senza l’applicazione dell’IVA. Il rischio, infatti, è quello di trasformare un adempimento formalmente circoscritto – quale la verifica della dichiarazione d’intento e la relativa protocollazione – in un più ampio obbligo di controllo sostanziale sull’affidabilità fiscale e sulla condotta del cliente.
La Corte di Cassazione ha espresso una posizione ferma, ma non ha chiarito con esattezza il perimetro degli obblighi gravanti sulle società cedenti. La decisione ha suscitato dibattito tra i professionisti del settore, che temono un aumento degli oneri e delle responsabilità a carico delle società fornitrici. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza n.640/2026, ha già espresso un parere contrario, sottolineando che il controllo deve rimanere circoscritto a un generale canone di “ordinaria diligenza”, senza attribuire compiti di indagine al contribuente.
La normativa non sembra porre a carico del fornitore ulteriori oneri, se non quello di una “diligenza ordinaria”. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha reso più severo il controllo, richiedendo un’analisi approfondita delle operazioni, anche in assenza di strumenti specifici. La situazione rimane ambigua, e i fornitori non possono essere chiamati a svolgere attività di investigazione, né possono essere obbligati a verificare, in modo approfondito, la capienza del plafond o l’eventuale coinvolgimento dello stesso in operazioni fraudolente.



