La Consulta ha dichiarato illegittime le norme dell’Emilia-Romagna sugli affitti brevi, ritenendo sproporzionate rispetto all’obiettivo di limitare l’overtourism. La decisione, resa oggi con la sentenza numero 164, ha accolto il ricorso presentato da Palazzo Chigi, che contestava le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge regionale. La Corte ha riconosciuto l’importanza del fine, ma ha evidenziato come le norme violino i principi di libertà economica e uguaglianza. L’obiettivo di contrastare l’overtourism è stato ritenuto giustificato, ma i giudici hanno ritenuto che le misure adottate non siano proporzionate.
Le norme contestate e i loro effetti
L’articolo 4 della legge regionale prevedeva che le locazioni brevi fossero inserite nella categoria turistico-ricettiva, imponendo un titolo edilizio per il cambio di uso. Questo obbligo, secondo la Consulta, ha creato una disparità irragionevole tra i gestori di locazioni turistiche e quelli di strutture extra-alberghiere. Mentre le locazioni brevi potevano essere anche sporadiche, le strutture extra-alberghiere dovevano essere gestite in forma imprenditoriale. Di conseguenza, chi voleva trasformare la propria casa in un affitto breve doveva richiedere un permesso edilizio, un onere che non era previsto per le altre strutture.
La difesa di Palazzo Chigi e le motivazioni della Corte
Palazzo Chigi aveva sottolineato come le norme determinassero una distorsione della concorrenza tra i gestori di locazioni brevi e quelli di strutture ricettive turistiche. La Corte ha accolto le censure relative alla violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione, che riguardano l’uguaglianza e la libertà dell’iniziativa economica privata. Tuttavia, ha ritenuto infondate quelle relative alla violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza. La Corte ha sottolineato che lo scopo di limitare l’overtourism è meritevole, ma le misure adottate non sono state proporzionate rispetto a quel fine.
La seconda norma contestata, l’articolo 5, permetteva ai Comuni di individuare ambiti specifici del territorio in cui l’insediamento di attività di affitti brevi era subordinato a condizioni specifiche. Questa disposizione, dipendente dall’articolo 4, è stata bocciata perché serviva a regolare l’attivazione di nuovi affitti brevi, contribuendo a una limitazione non proporzionata.
Le implicazioni per il settore immobiliare e la concorrenza
La decisione della Consulta ha impatto significativo sul settore immobiliare, in particolare per chi intende trasformare la propria casa in un affitto breve. L’obbligo di richiedere un permesso edilizio per il cambio di uso, introdotto dall’articolo 4, ha creato un’onere aggiuntivo per i gestori di locazioni turistiche, che non era previsto per le strutture extra-alberghiere. La Corte ha ritenuto che questa disparità sia irragionevole e violi i principi di libertà economica e uguaglianza. La sentenza ha anche sottolineato come le norme regionali non siano state in grado di raggiungere l’obiettivo di limitare l’overtourism in modo proporzionato. La Corte ha riconosciuto l’importanza del fine, ma ha evidenziato che le misure adottate non sono state in grado di raggiungerlo senza creare disparità e limitare la libertà economica. La decisione potrebbe influenzare le politiche regionali future in materia di turismo e uso degli immobili.



