La Corte di Cassazione ha reso definitiva una sentenza che blocca le bollette dell’acqua con conguagli elevati quando il gestore non ha provveduto a leggere il contatore per anni. L’ordinanza n. 25882 del 28 settembre 2026 rappresenta un cambiamento significativo per gli utenti che si trovano a pagare importi elevati a causa di consumi stimati e mancate letture. La decisione ha ribaltato le regole precedenti, stabilendo che la negligenza del gestore non può essere onerata dal cittadino, soprattutto quando la mancata lettura impedisce di accorgersi di perdite occulte.
Diritti degli utenti e come contestare un conguaglio anomalo
La sentenza ha chiarito che il gestore è obbligato a leggere periodicamente il contatore, sia per motivi contrattuali che normativi. Senza tali controlli, l’utente non ha la possibilità di individuare eventuali anomalie nei consumi e di riparare guasti prima che i danni economici diventino insostenibili. Per questo motivo, in assenza di letture regolari, l’utente può richiedere l’annullamento dell’eventuale conguaglio. La vicenda giudiziaria ha origine da un contenzioso tra Publiacqua S.p.A. e un utente finale, in cui il gestore aveva fatturato esclusivamente sulla base di stime, fino a richiedere un conguaglio ingente a seguito di un consumo anomalo.
La proprietà privata dell’impianto non esonera il gestore dai doveri di correttezza e buona fede. La mancata esecuzione delle letture periodiche viola i doveri di diligenza professionale, danneggiando l’utente. La Corte ha ribaltato il meccanismo preesistente, stabilendo che il gestore è obbligato a leggere il contatore in modo regolare, altrimenti l’utente non ha la possibilità di accorgersi di eventuali perdite.
Procedura per contestare un maxi conguaglio
Se si riceve una bolletta con un importo anomalo per conguagli dovuti alle mancate letture, la prima azione da intraprendere è inviare un reclamo scritto al gestore. L’invio deve avvenire tramite PEC o raccomandata A/R, e deve includere l’eccezione della prescrizione biennale e la contestazione della mancata lettura del contatore, citando l’ordinanza della Cassazione n. 25882/2026. Per evitare distacchi per morosità, è consigliabile calcolare la quota di consumi effettivi e pagare solo la parte non contestata, mentre si attende una risposta al reclamo.
Se il gestore non risponde entro i termini o respinge il reclamo, è necessario avviare una procedura di conciliazione gratuita tramite il servizio Conciliazioni ARERA. Inoltre, è possibile verificare se esiste una perdita occulta, un problema spesso invisibile ma responsabile di costi elevati. Per farlo, è sufficiente chiudere tutti i rubinetti e spegnere gli elettrodomestici che utilizzano l’acqua, controllare lo scarico del water e verificare se il contatore generale dell’acqua registra movimenti anomali, anche se non si sta utilizzando acqua. La prescrizione biennale permette agli utenti di non pagare importi risalenti a più di due anni prima. Tuttavia, la prescrizione non è automatica: deve essere formalmente eccepita dal consumatore. Il gestore è obbligato a evidenziare in bolletta la presenza di importi prescrivibili e a fornire un modulo per contestarli. La Corte ha stabilito che il gestore non può chiedere al cittadino di pagare bollette basate su stime, se non ha effettuato le letture periodiche.



