Le linee guida dei commercialisti, approvate per diventare parte integrante del bando-tipo nazionale, chiariscono come si calcola l’indennizzo per i concessionari balneari che lasciano le aree costiere. Il documento, atteso in Conferenza unificata il 22 ottobre, colma il vuoto del decreto mai adottato e offre un metodo chiaro per valutare i beni in gioco. Per i circa 1.700 stabilimenti calabresi, il calcolo si basa su opere inamovibili e manutenzioni straordinarie, non su attrezzature amovibili come ombrelloni o lettini. La perizia, che dovrà essere redatta da un professionista, dovrà considerare documenti come fatture, registri dei cespiti e attestazioni di conformità urbanistica. La mancanza di un decreto nazionale ha reso necessario un approccio alternativo, che però non elimina i nodi e le criticità per i concessionari.
Metodo e criteri per il calcolo dell’indennizzo
Le linee guida scartano il valore di mercato e il valore di liquidazione, optando per il valore negoziale equitativo, cioè il prezzo che due contraenti determinati, informati e motivati concorderebbero bilanciando i rispettivi interessi. Si parte dal costo storico al netto degli ammortamenti, che rappresenta un punto di partenza, ma il perito può riesprimerlo a valori correnti, con la rivalutazione monetaria o con il costo di riproduzione o di sostituzione abbattuto per usura e obsolescenza, senza mai superare il valore d’uso. Deve togliere dal risultato gli aiuti pubblici percepiti e non restituiti. Per molti piccoli operatori, la scelta di ammortizzare in senso tecnico ed economico, non fiscale, è una notizia buona, ma la mancanza di documenti può complicare il processo.
Le opere inamovibili e le manutenzioni straordinarie
Vi entrano le opere inamovibili, come le cabine in muratura, le piscine, gli impianti sportivi o la piattaforma per l’accesso delle persone con disabilità. Vi entrano anche le manutenzioni straordinarie, che secondo i principi contabili accrescono capacità, produttività o sicurezza del bene o ne allungano la vita utile. La verniciatura di fine inverno, invece, non entra nel calcolo. Fuori restano anche le opere colpite da ordine di demolizione, quelle che l’ente segnali come realizzate in violazione delle norme urbanistiche e i beni estranei alla spiaggia, come l’appartamento o l’automobile dati in uso al gestore. La perizia dovrà indicare quanti lavoratori traggono dallo stabilimento la fonte prevalente di reddito per sé e per la famiglia, con l’inquadramento contrattuale e il costo del lavoro, perché i concorrenti possano impegnarsi ad assumerli.
Le sfide per i concessionari e i Comuni
Il perito non è tenuto ad accertare la conformità urbanistica ed edilizia delle opere, che resta affidata agli atti degli uffici competenti. In Comuni costieri con uffici tecnici ridotti all’osso, questa attestazione diventerà il vero collo di bottiglia, prima ancora della stima. La perizia dovrà essere redatta entro il 30 giugno 2027 e dovrà essere acquisita prima del bando. La legge regionale 15 di maggio affida la valutazione ai Comuni costieri, e il testo nazionale ne offre una sponda esplicita. Il ministro Mazzi ha parlato di uno spiraglio aperto dalla Corte di giustizia, che con l’ordinanza del 10 luglio nella causa C-574/25 ha rimesso ai giudici e alle autorità nazionali la verifica della scarsità, caso per caso e su elementi concreti. Le associazioni oscillano fra l’apprezzamento di Assobalneari e il giudizio del Sindacato italiano balneari su un testo nella giusta direzione ma generico.



